Art. 2.

      1. All'articolo 204, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: «reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale» sono inserite le seguenti: «, reati commessi per finalità di terrorismo, i delitti di strage di cui agli articoli 285 e 422 del codice penale e i reati di associazione di stampo mafioso di cui all'articolo 416-bis del medesimo codice».
      2. All'articolo 66, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e

 

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transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri» sono inserite le seguenti: «, con atto motivato, ».