1. All'articolo 204, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: «reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale» sono inserite le seguenti: «, reati commessi per finalità di terrorismo, i delitti di strage di cui agli articoli 285 e 422 del codice penale e i reati di associazione di stampo mafioso di cui all'articolo 416-bis del medesimo codice».
2. All'articolo 66, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e